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Assegno per il nucleo famigliare
Assegno per il nucleo famigliare

La normativa vigente prevede l'erogazione di un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Ai fini della concessione del beneficio, i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi.
L'importo massimo erogabile è pari a € 120,63 mensili per 12 mesi.
Il diritto all'assegno decorre dal momento in cui si verificano le condizioni per la concessione.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, oppure dal l° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito reddituale.

DOMANDA
La domanda si presenta al Comune di residenza (Ufficio Servizi Sociali) dove sono disponibili i moduli necessari per la compilazione della stessa.
L'assegno è concesso dal Comune ed è corrisposto dall'INPS.

REQUISITI
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a quello di riferimento stabilito dalla legge: € 21.714,31 per un nucleo familiare composto da cinque componenti.
Dato che tale indicatore si ottiene tenendo conto di diversi fattori (composizione del nucleo familiare, presenza di soggetti con handicap, abitazione in locazione o in proprietà, consistenza del patrimonio familiare e immobiliare secondo diverse scale di equivalenza) e non solo del reddito da lavoro, è consigliabile verificare la sussistenza dei requisiti presso l'Ufficio competente.
La situazione economica del nucleo familiare si documenta presentando, insieme alla domanda per l'assegno, una dichiarazione sostitutiva che verrà consegnata insieme alla domanda.

CONTROLLI
I Comuni effettueranno controlli sulla composizione del nucleo e sulla situazione economica, anche rivolgendosi al Ministero delle Finanze. Se si verificasse la falsità delle dichiarazioni rese, oltre alle conseguenze penali di chi ha dichiarato il falso, l'Assegno non sarà concesso e, se concesso, sarà revocato e si dovranno restituire le somme indebitamente percepite.

L'Assegno per il nucleo non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.


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