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Autorizzazioni al commercio fisso
 
COMMERCIO IN SEDE FISSA
 
  
Normativa di riferimento:
D.LGS. 31 marzo 1998, n. 114 - L.R. 5 luglio 1999, n. 14
 
  • Esercizi di vicinato (fino a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti – fino a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti - art. 7 D.Lgs. 114/98);
  • Medie strutture (superiore ai 150 mq e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti - sup. di vendita superiore ai 205 mq e fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti - art. 8 D.Lgs. 114/98);
  • Grandi strutture (sup. di vendita superiore ai 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti - sup. di vendita superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000  - art. 9 D.Lgs. 114/98).
 
L'apertura, il trasferimento, le variazioni e la cessazione di attività, relativamente agli esercizi di vicinato, devono essere comunicate al Comune mediante apposita modulistica, approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 10.5 del D.Lgs. 114/98, scaricabile da questo sito.
 
L’apertura di una media o grande struttura di vendita è soggetta al rilascio di autorizzazione.
 
Forme speciali di vendita
  • spacci interni (art. 16 D.Lgs. 114/98);
  • mediante apparecchi automatici (art. 17 D.Lgs. 114/98);
  • per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 18 D.Lgs. 114/98);
  • presso il domicilio dei consumatori (art. 19 D.Lgs. 114/98);
  • commercio elettronico (art. 21 D.Lgs. 114/98).
 
Vendite straordinarie
  • promozionali (art. 15 D.Lgs. 114/98): possono essere effettuate per tutti o parte dei prodotti posti in vendita per periodi di tempo limitati;
  • di fine stagione, dette saldi, (art. 15 D.Lgs. 114/98; delib. G.R. 1732/99; delib. G.R. 2549 del 9/12/03; delib. G.R. 1948 del 10/12/07 e delib. G.R. 867 dell'11/06/08): possono essere effettuate nei periodi 5 gennaio - 5 marzo (invernali) e 5 luglio - 5 settembre (estive), previa comunicazione al Comune da inviare almeno 5 gg prima della data di inizio;
  • di liquidazione (art. 15 D.Lgs. 114/98; delib. G.R. 1732/99).
 
 
Requisiti igienico-sanitari
I locali ove si intenda effettuare l'attività di vendita devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente.
Per le attività di vendita di generi alimentari occorre inoltrare all'AUSL di Piacenza, mediante apposita modulistica scaricabile direttamente da questo sito, notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CEE 852/20024 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01.08.2008.
Solo per la vendita di funghi freschi e secchi è necessario inoltrare al Comune richiesta di autorizzazione sanitaria che sarà rilasciata previo ottenimento di parere favorevole dell'AUSL.
 
 
 
 


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